Nota esplicativa In applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica, ha redatto il seguente testo aggiornato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985. Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto l'art. 7, settimo ed ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul «Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 12 settembre 1980 e concernente le «Nuove modalita' di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per l'accesso di impiegati alle qualifiche funzionali delle amministrazioni dello Stato, nonche' modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1983 e concernente alcune modificazioni al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980; Considerata l'opportunita' di ridisciplinare le modalita' di ammissione ai corsi e di organizzazione e di svolgimento degli stessi; Considerata l'opportunita' di riprodurre in un unico testo, per migliorare leggibilita' e chiarezza, tutta la normativa concernente i corsi di reclutamento in questione compresa quella di cui ai sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 e 25 febbraio 1983; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8, foglio n. 242, con il quale all'on. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, sono state delegate le funzioni necessarie ad assicurare l'attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Decreta: La normativa relativa ai corsi di reclutamento, gia' prevista con gli articoli 1, 2 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con gli articoli da 3 a 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701 e con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 e 25 febbraio 1983 e' sostituita dai seguenti articoli: Art. 1. Corsi per i1 reclutamento Ferme restando tutte le altre attribuzioni, la Scuola superiore della pubblica amministrazione organizza e tiene, con le modalita' di cui ai successivi articoli, corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati ai fini dell'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Il reclutamento, non appena definiti i profili professionali ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, o di disposizioni analoghe previste per amministrazioni specifiche, sara' effettuato per l'accesso a gruppi di profili professionali ascritti alla settima ed all'ottava qualifica funzionale. Ai corsi suddetti si e' ammessi mediante pubblici concorsi, distinti per qualifica funzionale, per titoli ed esami (una prova scritta ed un colloquio). Ai concorsi di cui al precedente comma possono partecipare i cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti previsti da ciascun bando di concorso, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) possesso di uno dei diplomi di laurea connessi alla qualifica funzionale, o al profilo professionale, come definito al successivo art. 3, secondo comma, e che non abbiano superato i limiti di eta' consentiti per l'ammissione ai concorsi pubblici; b) iscrizione all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui al precedente punto a) in regola con gli esami, di eta' non superiore agli anni 24 e che siano in possesso degli altri requisiti di ammissibilita' definiti ai sensi del successivo art. 3, secondo comma. Ove il corso di laurea abbia durata quinquennale o sessennale il limite di eta' e', rispettivamente, elevato a venticinque o ventisei anni. Possono altresi' partecipare ai concorsi di cui al precedente terzo comma gli impiegati civili dello Stato appartenenti a qualifiche funzionali inferiori a quella cui si riferisce il corso, purche' posseggano, indipendentemente dall'eta', i requisiti di studio di cui ai precedenti punti a) e b), oppure si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Tra i predetti dipendenti e compreso anche il personale indicato nell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.