Nota esplicativa 
  In applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 dicembre
1984, n. 839, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  Dipartimento
per la funzione pubblica, ha redatto il seguente testo aggiornato del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985. 
  Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto l'art. 7, settimo ed ottavo  comma,  della  legge  11  luglio
1980, n. 312; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n.
472, sul «Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore  della
pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n.
701, che  approva  il  regolamento  di  esecuzione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica sopracitato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1980, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  251  del  12  settembre
1980 e concernente le «Nuove modalita'  di  ammissione  ai  corsi  di
preparazione, con concessione di borsa di studio,  per  l'accesso  di
impiegati alle  qualifiche  funzionali  delle  amministrazioni  dello
Stato, nonche' modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi
medesimi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo
1983 e concernente  alcune  modificazioni  al  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980; 
  Considerata  l'opportunita'  di  ridisciplinare  le  modalita'   di
ammissione ai corsi  e  di  organizzazione  e  di  svolgimento  degli
stessi; 
  Considerata l'opportunita' di riprodurre in  un  unico  testo,  per
migliorare leggibilita' e chiarezza, tutta la normativa concernente i
corsi  di  reclutamento  in  questione  compresa  quella  di  cui  ai
sopracitati decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6
agosto 1980 e 25 febbraio 1983; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il  3  ottobre  1983,
registro n. 8, foglio n. 242, con  il  quale  all'on.  Remo  Gaspari,
Ministro senza portafoglio  per  la  funzione  pubblica,  sono  state
delegate le  funzioni  necessarie  ad  assicurare  l'attivita'  della
Scuola superiore della pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
  La normativa relativa ai corsi di reclutamento, gia'  prevista  con
gli articoli 1, 2 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1972, n. 472, con gli articoli da  3  a  27  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701 e  con  i  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 e 25 febbraio
1983 e' sostituita dai seguenti articoli: 
 
                               Art. 1. 
 
                      Corsi per i1 reclutamento 
 
  Ferme restando tutte le altre  attribuzioni,  la  Scuola  superiore
della pubblica amministrazione organizza e tiene, con le modalita' di
cui ai successivi articoli, corsi di preparazione, con concessione di
borsa  di  studio,  per  il  reclutamento  di   impiegati   ai   fini
dell'accesso  alla  settima  ed  ottava  qualifica  funzionale  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 
  Il reclutamento, non appena definiti  i  profili  professionali  ai
sensi  dell'art.  3  della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  o  di
disposizioni analoghe previste per amministrazioni specifiche,  sara'
effettuato per l'accesso a gruppi di profili  professionali  ascritti
alla settima ed all'ottava qualifica funzionale. 
  Ai  corsi  suddetti  si  e'  ammessi  mediante  pubblici  concorsi,
distinti per qualifica funzionale, per titoli  ed  esami  (una  prova
scritta ed un colloquio). 
  Ai concorsi di  cui  al  precedente  comma  possono  partecipare  i
cittadini italiani che, oltre a possedere  i  requisiti  previsti  da
ciascun bando di concorso, siano in  possesso  di  uno  dei  seguenti
requisiti: 
  a) possesso di uno dei diplomi di laurea  connessi  alla  qualifica
funzionale, o al profilo professionale, come definito  al  successivo
art. 3, secondo comma, e che non abbiano superato i  limiti  di  eta'
consentiti per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
  b) iscrizione all'ultimo  anno  dei  corsi  di  laurea  di  cui  al
precedente punto a) in regola con gli esami, di  eta'  non  superiore
agli anni 24 e  che  siano  in  possesso  degli  altri  requisiti  di
ammissibilita' definiti ai  sensi  del  successivo  art.  3,  secondo
comma. Ove il corso di laurea abbia durata quinquennale o  sessennale
il limite di  eta'  e',  rispettivamente,  elevato  a  venticinque  o
ventisei anni. 
  Possono altresi' partecipare ai concorsi di cui al precedente terzo
comma gli impiegati civili  dello  Stato  appartenenti  a  qualifiche
funzionali inferiori a quella cui  si  riferisce  il  corso,  purche'
posseggano, indipendentemente dall'eta', i requisiti di studio di cui
ai precedenti punti a) e  b),  oppure  si  trovino  nelle  condizioni
previste dall'art. 12 della legge 11  luglio  1980,  n.  312.  Tra  i
predetti dipendenti e compreso anche il personale indicato  nell'art.
17, ultimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
aprile 1972, n. 472.